La Chiesa Gospel Forum Cosenza

Il nostro Statuto

Art. 1 - DENOMINAZIONE

premesso  che i fedeli di Rende hanno deciso di riunirsi in una  Comunità  Evangelica regolata dalle  norme  contenute  negli articolati   che   seguono,   si   dà  atto che   è   costituita l'Associazione:

CHIESA EVANGELICA “Siloe” - RENDE

con sede in Rende, via G. de Chirico VI Trav. No1

 

Art. 2 - BASE, SCOPO E DURATA

2.1 - La Bibbia, quale ispirata e rivelata Parola di Dio, è base di carattere vincolante per

la  fede  e  la  vita  della comunità.  Nella  struttura esteriore e  nell'ordinamento la comunità  si  attiene all'esempio  delle  comunità  descritte nel Nuovo Testamento.

2.2 - La Comunità  ha lo scopo ed il compito di adorare  Dio,  di proclamare  la  Parola  di

Dio e di curare la  comunione  dei credenti   e   di  servire  il  prossimo   spiritualmente e materialmente con responsabilità.

2.3  - La  Comunità si prefigge e persegue  esclusivamente  scopi cristiani,  cioè  iniziative

di  Culto,  di  Istruzione,  di Beneficenza e di Volontariato. Essa non ha scopo di lucro.

2.4  - I  membri della Comunità non devono,  da essa,  mai  e  in nessun  modo  ricevere o

percepire guadagni.  E'  il direttivo, con seguente approvazione dell'Assemblea, che delibera se,  quando,  in che modo ed  in quale  misura venire incontro ai bisogni materiali  dei  suoi membri o di     altre persone.

La Comunità non ha il diritto di utilizzare i fondi della sua cassa per scopi statutariamente non previsti.

2.5  - Doni  e  contributi alla Comunità  sono  detraibili  dalle imposte, se la legge lo       prevede.

2.6  - L'Associazione "Chiesa EVANGELICA “Siloe” - Rende" ha durata illimitata.

 

 Art. 3 - QUALITÀ' DI MEMBRO

3.1 - Può essere membro della Comunità chiunque confessa che Gesù Cristo  è  il  suo Salvatore e Signore personale e che ha ricevuto la remissione dei peccati ed è stato rigenerato dalla Spirito Santo;  il battesimo in acqua (immersione) è essenziale. Tale confessione di fede premette la conversione al Figlio di Dio, Gesù Cristo,  venuto in carne, crocifisso alla croce, morto e risorto, salito in cielo e che ritornerà in gloria. Di seguito ci si aspetta che, per mezzo dello Spirito Santo, tale  fede  possa  produrre  effetti  tangibili di crescita spirituale nella vita del membro della Comunità,  e  che  lo stesso partecipa attivamente alla vita della comunità.

3.2 - I membri della Comunità sono reciprocamente responsabili gli uni per gli altri.       Secondo le  direttive  del  Nuovo Testamento,  il direttivo cercherà di esortare ed aiutare i      membri  la cui condotta contrasta con le norme bibliche,  se la cosa non dovesse      riuscire, la sospensione di membro viene deliberata dall'assemblea su proposta del Direttivo (Matteo  18:15-17). Può inoltre essere deliberata nei confronti  di chi  diviene  membro  di altra Comunità o  di  chi,  malgrado ripetute  esortazioni e visite,  da un certo tempo (almeno  9 mesi), non partecipa più alla vita comunitaria.

3.3  - Ciascun membro della Comunità può,  in qualunque  momento, recedere  previa motivata comunicazione fatta al Direttivo o al Pastore, i quali renderanno nota la decisione  alla prossima assemblea dell'Associazione. Il recesso ha  effetto immediato.

3.4  - L'accettazione dei membri avviene su proposta degli stessi e dopo esame del Direttivo.  Tutti i membri sono  tenuti  a rispettare  la  confessione  di fede senza riserve  e accettare integralmente il presente statuto. La  Confessione di Fede è la seguente :

CONFESSIONE DI FEDE della Chiesa EVANGELICA “Siloe” - RENDE

1) Noi crediamo che la Bibbia, è la Parola di Dio, che è divinamente ispirata, infallibile, che è l’unica autorità in materia di fede e di condotta ed è costituita da 66 libri. Noi crediamo nel privilegio e nel dovere dell’esame personale della Bibbia;

2) Noi crediamo in un Dio unico e eternamente esistente in tre Persone: il Padre, il Figlio, e lo Spirito Santo

3) Noi crediamo in Gesù Cristo, alla sua perfetta divinità, alla sua nascita da una vergine, alla sua completa umanità, alla sua morte espiatoria per l’umanità peccatrice, alla sua risurrezione e ascensione corporale, al suo ministero di mediatore come Sommo Sacerdote e Avvocato tra uomo e Dio, al suo ritorno e alla sua apparizione gloriosa per stabilire visibilmente il suo Regno;

4) Noi crediamo allo Spirito Santo, alla sua divinità e alla sua personalità, alla sua opera nel pentimento, nella conversione, nella nuova nascita, crediamo che dimora nel credente, che compie in lui l’opera di santificazione, che elargisce i doni spirituali (carisma) e i ministeri.

5) Noi crediamo al peccato originale, alla completa perdizione della natura umana e al perdono del peccatore per mezzo della sola fede nel Signore Gesù Cristo

6) Noi crediamo all’istituzione divina del Battesimo in acqua e della Cena del Signore;

7) Noi crediamo che la Chiesa universale è l’insieme dei redenti da Gesù Cristo. La sua unità verace è nel suo unico capo: Gesù Cristo, attraverso l’opera dello Spirito Santo. Noi crediamo che la sua espressione visibile sia nelle chiese locali.

8) Noi crediamo alla risurrezione di tutti gli uomini, il giudizio finale che sarà compiuto dal nostro Signore Gesù Cristo, alla vita eterna per i redenti ed alla dannazione eterna dei non credenti.

 

3.5 - La Comunità tiene un elenco dei suoi membri.

3.6  - Degli  amici  della Comunità (simpatizzanti  o  visitatori frequenti)  si può avere un elenco a parte onde poter  essere in comunicazione con loro.

3.7  - In questo elenco vengono iscritti anche i figli dei membri della  Comunità.  Con insegnamento  a  loro  adatto  vengono  istruiti nella fede cristiana. Quando   giungono  alla  fede  personale  in  Gesù  Cristo  e raggiunta   l'età  dell'adolescenza,   dietro volontaria   e  consapevole richiesta possono essere battezzati.  Dopo  il  battesimo  possono partecipare alla Cena  del  Signore. Per avere diritto al voto in assemblea devono essere maggiorenni.

 

Art. 4 - ORDINAMENTI

4.1  - La Comunità esercita il Battesimo in acqua per immersione,  di coloro che fanno confessione di fede, secondo Marco 16:16:  "Chi  avrà creduto e sarà stato battezzato sarà  salvato;  ma chi non avrà creduto sarà condannato".

4.2   - La  Comunità  celebra  regolarmente  con  i  suoi  membri battezzati  la  Cena del Signore.  Anche  altri  credenti battezzati e credenti ospiti in comunione con la loro chiesa, possono  partecipare  alla  Cena.  Tutti i partecipanti alla Cena  del Signore devono vivere in comunione con Dio e con la Comunità; devono anche vivere in buoni rapporti con il prossimo.

 

Art. 5 - ORGANI DELLA COMUNITÀ'

  1. a) l'Assemblea dei membri associati
  2. b) il Direttivo (Consiglio) della Comunità
  3. c) il Presidente del Direttivo (che è di regola il Pastore)
  4. d) il Collegio dei Revisori dei conti

 

Art. 6 - ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ'

6.1  - L'Assemblea  si  compone  da tutti  i  membri  maggiorenni associati alla Comunità.

6.2 - L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Pastore ovvero da altro membro del Direttivo dal medesimo delegato con  avviso comunicato  almeno 7 (sette) giorni prima di  quello  fissato per l'Assemblea.  Detto avviso prevede il giorno,  l'ora,  il  luogo nonché l'ordine degli argomenti da trattare. Essa ha da essere  convocata  almeno una volta  all'anno.  Nello  stesso avviso  può  essere anche fissato il giorno  per  la  seconda     convocazione, indicandone anche il giorno, l'ora e il luogo. L'Assemblea  straordinaria viene convocata o dal Pastore ogni qualvolta  lo reputi necessario,  ovvero quando ne sia  fatta richiesta  scritta  e motivata da due membri  del  Direttivo, oppure da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati.

6.3  - L'Assemblea,  ordinaria  o  straordinaria,  è  validamente costituita,  in  prima convocazione,  quando  sia  presente, personalmente almeno 2/3 (due terzi) degli Associati in regola con art. 3  di  questo statuto.  Le delibere dell'Assemblea sono  prese  a  maggioranza dei presenti. Mancando   il   numero   suddetto  si   dovrà   rinviare   la deliberazione.  Tale  periodo  non può essere inferiore a  15 (quindici) giorni.

      In  seconda convocazione la deliberazione è valida quando  sia  presente,  almeno 1/2 (metà) degli Associati e viene presa con  il  voto favorevole della maggioranza dei presenti

6.4  - L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Comunità ed  in sua assenza da altro membro del Direttivo da lui delegato.

6.5   - L'Assemblea  delibera  su  tutti  gli   argomenti   posti sull'ordine  del  giorno  e  che  riguardano  la  vita  della comunità,  approva la nomina e la revoca dei  membri    componenti  il Direttivo,  approva la nomina  del  pastore, le nomine  di anziani e diaconi/diaconesse, l'ammissione di nuovi membri e l'esclusione dei membri  associati. Delibera sull'approvazione   del  bilancio  annuale,   esonerando   il cassiere da ogni responsabilità,  sulla formazione dei gruppi di lavoro e loro problemi ecc.

6.6  Delle  riunioni  dell'Assemblea  deve  essere  redatto,   su apposito   registro,   il  relativo   verbale,   che   verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6.7 Le deliberazioni prese dall'Assemblea validamente  costituita sono vincolanti per tutti gli associati,  anche se assenti  o dissenzienti.

 

Art. 7 - DIRETTIVO (o CONSIGLIO) DELLA COMUNITÀ'

7.1 - Il Direttivo della Comunità è composto da un minimo di  cinque  membri  (incluso il Pastore/Presidente). Devono essere  proposti di regola dal direttivo fra i  membri maggiorenni della  Comunità, e approvati dall’assemblea a scrutinio segreto.

Il Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati dall'Assemblea.

Il  Pastore  è membro di diritto del Direttivo per  tutto  il periodo del suo ministero nella Comunità.  Egli presiede di regola il Direttivo.

7.2 - Tra i membri del direttivo l'Assemblea elegge il Segretario e il Cassiere che durano in carica sino alla  scadenza  del mandato del Direttivo.

7.3 - I membri del Direttivo devono corrispondere ai requisiti espressi nel Nuovo Testamento, circa gli "Anziani" o i "Diaconi. Devono godere la stima e la fiducia della Comunità;  questi requisiti devono durare per tutto  il periodo della carica.

7.4 - Il Direttivo viene convocato dal Presidente almeno  due  volte all'anno e comunque ogni qualvolta egli lo reputi necessario, o  che  almeno  due membri d'esso o i Revisori dei Conti  ne facciano richiesta motivata. Per la validità delle riunioni è necessario l'intervento  di almeno la metà più uno dei fratelli componenti il direttivo. Le deliberazioni vengono prese preferibilmente all'unanimità o comunque a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti si rimanda all’assemblea.

7.5 - Spetta al Direttivo della Comunità

  1. L'esecuzione delle deliberazioni approvate dall'Assemblea
  2. L'impostazione dei programmi della Comunità
  3. La tutela, l'amministrazione e la gestione dei beni di cui l'Associazione è investita
  4. La preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi
  5. La proposta della nomina del Pastore
  6. L'esame e  l'accettazione delle domande  di  adesione a divenire membri della Comunità  e quindi  soci dell'Associazione
  7. Il Direttivo della Comunità inoltre è investito di ogni altro potere deliberativo ed esecutivo non espressamente riservato agli altri organi dell'Associazione.

Il  Direttivo può delegare uno o più membri d'esso,  o  altre persone dell'Associazione, per  l'esecuzione  di  compiti particolari rientranti nei poteri ad esso (Direttivo) attribuiti.

7.6  Spetta al Segretario redigere il verbale delle sedute del Direttivo e di farlo conoscere  alla prossima Assemblea dell'Associazione convocata ordinariamente o straordinariamente.

Spetta al Cassiere la tenuta delle Scritture contabili.

 

Art. 8 - IL PASTORE, GLI ANZIANI, I DIACONI, LE DIACONESSE

8.1 - La  comunità ritiene che, secondo l'insegnamento del Nuovo Testamento (Ef  4:11 ed altri),  la vocazione pastorale si inquadra in un incarico di servizio per la comunità, pur rimanendo distinta nei suoi connotati e nel suo attuarsi  dal servizio degli anziani e dei diaconi, per il preminente rilievo che assumono la predicazione della Parola di Dio e la cura d'anime.

8.2  - Il  Pastore della Comunità viene  nominato dal direttivo e confermato dall'Assemblea della Comunità e ad essa risponde delle  sue attività.

8.3  - L'Assemblea  conferma il  Pastore  con  la maggioranza di 3/4 (tre quarti) degli associati  personalmente presenti  e in regola con art. 3 di questo statuto.

8.4  - Le caratteristiche bibliche (I Timoteo 3:1-7, Tito 1:6-9), saranno  considerati  i  requisiti  indispensabili  per il Ministro di Culto (Pastore).

8.5 - Il Pastore viene eletto per un periodo di servizio di sette anni; allo scadere di tale periodo può essere riconfermato di triennio in triennio. Per ogni riconferma  triennale  è richiesta la stessa maggioranza dei votanti di cui al comma 3 (tre) di questo articolo.

8.6  - Il rapporto di lavoro tra la Comunità e il Pastore può essere risolto per seri motivi e con un preavviso di sei mesi  ad iniziativa di una delle due parti. Il direttivo, delibera la risoluzione del  mandato pastorale e fissa i termini e modalità  esecutive, considerando anche la proposta dell’assemblea. Solo per motivi gravissimi quali  p. es.   insegnamento  contrario  ai  principi  biblici  o  alla confessione di fede, comportamento immorale,  attività incompatibile con il ministero pastorale, ecc., il rapporto di lavoro può essere risolto con effetto immediato dal Direttivo della Comunità.

8.7 - Sulla base della Parola di Dio (At. 20:17,28; I Tim. 3:1-7)  La comunità riconosce gli  anziani secondo i requisiti voluti dalla parola di Dio, per esercitare in essa i doni della sorveglianza, della riconciliazione, della disciplina, della predicazione e dell’insegnamento biblico.

L'Assemblea riconosce gli Anziani con la maggioranza di 3/4 (trequarti)  degli associati  personalmente presenti e in regola con art.  3  di questo statuto.

L'esercizio delle attività  deve essere costantemente  in collaborazione con il pastore.

8.8 –La comunità riconosce i  diaconi / le diaconesse secondo i requisiti voluti dalla parola di Dio (At 6:1-7; I Tim. 3:8-13), per esercitare in essa i doni del servizio e dell’assistenza.

L'Assemblea riconosce i diaconi con la maggioranza di 3/4 (trequarti)  degli associati  personalmente presenti e in regola con art.  3  di questo statuto.

L'esercizio delle attività  deve essere costantemente  in collaborazione con il pastore e il direttivo.

 

Art. 9 - RAPPRESENTANZA

9.1 - La rappresentanza della Comunità di fronte ad ogni autorità pubblica o soggetto privato spetta di regola al Pastore.

   Egli ha la rappresentanza per il compimento di ogni atto, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

    Per  l'acquisto,  la  vendita o la permuta di beni mobili  ed  immobili è necessario la firma congiunta sia del Presidente  che del Cassiere e del Segretario.  Il Presidente rappresenta  la Comunità  di  fronte al mondo,  di fronte alle  altre  Chiese  Evangeliche  ed in seno alla Unione Chiese Bibliche Cristiane  (UCBC)

 

Art. 10 - CONDUZIONE DI CASSA

10.1  - I  membri della Comunità contribuiscono  volontariamente,  regolarmente e responsabilmente davanti a Dio con delle somme  provenienti dal reddito da loro percepito (II Corinzi 9:6,7)

10.2  -  La  Cassa  della  Comunità  viene  tenuta  dal  Cassiere designato (vedi art. 7.2).

    Tutte   le  entrate  ed  uscite  devono   essere   registrate scrupolosamente ed in modo perspicuo dal Cassiere in apposito libro di cassa. Il denaro raccolto dalle offerte in occasione delle  riunioni di culto,  deve essere contato da due  membri della Comunità,  la somma raccolta deve risultare da apposito registro di cassa.  Il Cassiere informa la comunità sulla corrente conduzione di cassa.

10.3  - Le  Scritture  contabili  della  Comunità  devono  essere controllate   almeno  una  volta  all'anno, e ciò prima dell'approvazione  del bilancio consuntivo,  dai Revisori dei conti,  i quali devono informare l'Assemblea sull'esito della loro  verifica e dire se il cassiere può essere esonerato  da responsabilità.

 

Art. 11. - REVISORI DEI CONTI

11.1  - Il  Collegio dei Revisori dei Conti è  composto  di  due Revisori, membri della Comunità, eletti a ciò dall'Assemblea; durano  in carica tre anni e possono essere rieletti  per  un massimo  di  un  altro  triennio  consecutivo.   Essi  devono esercitare il controllo  sull'attività  finanziaria  del Direttivo,  e in particolare sulle spese e sulla gestione del patrimonio  sociale,  affinché siano conformi allo Statuto  ed alle  deliberazioni  prese  dagli  Organi  dell'Associazione. Verificano  la  tenuta  della  contabilità ed  i bilanci  consuntivi.  Al 31 dicembre di ogni anno il Cassiere chiuderà  le   scritturazioni  contabili  sottoponendo gli atti al Direttivo che le approva o muove gli opportuni rilievi. Entro  e  non oltre il 30 giugno di ogni  anno,  i  documenti  contabili  e le relative scritturazioni devono essere trasmessi ai Revisori dei Conti per gli opportuni controlli.

 

Art. 12 - MODIFICHE DELLO STATUTO

12.1  - Nessun  articolo o paragrafo del presente  Statuto  potrà essere  modificato  o  soppresso,  senza  che  intervenga  il giudizio  favorevole del "quorum",  richiesto  dall'Assemblea della  Comunità  per  la  sola  parte  organizzativa,  fermo  restando  tutto  ciò  che  riguarda  la  parte  dottrinale  e spirituale stabilito con il presente Statuto.

 

Art. 13 - SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE

13.1  - In  caso di scioglimento o cessazione della  Comunità,  o ancora di impossibilità di perseguire il suo scopo originario  al quale è vincolata con questo statuto, l'Assemblea straordinaria  della  Comunità  "Chiesa Biblica  Cristiana  - di Rende"  prenderà le necessarie delibere  relative  alla devoluzione  del fondo cassa e dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione che saranno ceduti ad altre Opere Evangeliche affini.   In ogni caso e comunque,  i membri della comunità non avranno  diritto ad alcun rimborso.

 

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

14.1  - Per realizzare gli scopi che si prefigge, la comunità potrà collaborare con tutte le altre comunità che hanno gli stessi scopi. Qualora l'Associazione "Chiesa EVANGELICA     - Rende" entrerà a far parte dell'Associazione  "Unione Chiese Bibliche Cristiane - UCBC", in qualità di Comunità Associata si impegnerà,  a collaborare in  tutte le attività necessarie per la  realizzazione  degli scopi comuni  delle chiese membri della UCBC,  e ad  aiutare essa spiritualmente e finanziariamente per compiere  l'ordine  missionario secondo Matteo 28:18-20.

 

Art. 15 - REGOLAMENTO INTERNO

15.1  - Con  apposito  Regolamento interno approvato dall’assemblea saranno  stabilite  le norme di applicazione del presente Statuto.

 

Art. 16

  • - Per quanto non previsto nel presente Statuto, si  fa  riferimento  alle  norme  dell'etica cristiana e  alle  leggi dello Stato vigenti in materia.

 

Statuto registrato in data 24 giugno 1999 a nome di Chiesa Bibilica Cristiana “Siloe” di Rende e rinominato a “Chiesa Evangelica Siloe de Rende” il 11 marzo 2002 con atto notarile presso Stanislao Amato repertorio 96.484 raccolta 21.350.