premesso che i fedeli di Rende hanno deciso di riunirsi in una Comunità Evangelica regolata dalle norme contenute negli articolati che seguono, si dà atto che è costituita l'Associazione:
CHIESA EVANGELICA “Siloe” - RENDE
con sede in Rende, via G. de Chirico VI Trav. No1
2.1 - La Bibbia, quale ispirata e rivelata Parola di Dio, è base di carattere vincolante per
la fede e la vita della comunità. Nella struttura esteriore e nell'ordinamento la comunità si attiene all'esempio delle comunità descritte nel Nuovo Testamento.
2.2 - La Comunità ha lo scopo ed il compito di adorare Dio, di proclamare la Parola di
Dio e di curare la comunione dei credenti e di servire il prossimo spiritualmente e materialmente con responsabilità.
2.3 - La Comunità si prefigge e persegue esclusivamente scopi cristiani, cioè iniziative
di Culto, di Istruzione, di Beneficenza e di Volontariato. Essa non ha scopo di lucro.
2.4 - I membri della Comunità non devono, da essa, mai e in nessun modo ricevere o
percepire guadagni. E' il direttivo, con seguente approvazione dell'Assemblea, che delibera se, quando, in che modo ed in quale misura venire incontro ai bisogni materiali dei suoi membri o di altre persone.
La Comunità non ha il diritto di utilizzare i fondi della sua cassa per scopi statutariamente non previsti.
2.5 - Doni e contributi alla Comunità sono detraibili dalle imposte, se la legge lo prevede.
2.6 - L'Associazione "Chiesa EVANGELICA “Siloe” - Rende" ha durata illimitata.
3.1 - Può essere membro della Comunità chiunque confessa che Gesù Cristo è il suo Salvatore e Signore personale e che ha ricevuto la remissione dei peccati ed è stato rigenerato dalla Spirito Santo; il battesimo in acqua (immersione) è essenziale. Tale confessione di fede premette la conversione al Figlio di Dio, Gesù Cristo, venuto in carne, crocifisso alla croce, morto e risorto, salito in cielo e che ritornerà in gloria. Di seguito ci si aspetta che, per mezzo dello Spirito Santo, tale fede possa produrre effetti tangibili di crescita spirituale nella vita del membro della Comunità, e che lo stesso partecipa attivamente alla vita della comunità.
3.2 - I membri della Comunità sono reciprocamente responsabili gli uni per gli altri. Secondo le direttive del Nuovo Testamento, il direttivo cercherà di esortare ed aiutare i membri la cui condotta contrasta con le norme bibliche, se la cosa non dovesse riuscire, la sospensione di membro viene deliberata dall'assemblea su proposta del Direttivo (Matteo 18:15-17). Può inoltre essere deliberata nei confronti di chi diviene membro di altra Comunità o di chi, malgrado ripetute esortazioni e visite, da un certo tempo (almeno 9 mesi), non partecipa più alla vita comunitaria.
3.3 - Ciascun membro della Comunità può, in qualunque momento, recedere previa motivata comunicazione fatta al Direttivo o al Pastore, i quali renderanno nota la decisione alla prossima assemblea dell'Associazione. Il recesso ha effetto immediato.
3.4 - L'accettazione dei membri avviene su proposta degli stessi e dopo esame del Direttivo. Tutti i membri sono tenuti a rispettare la confessione di fede senza riserve e accettare integralmente il presente statuto. La Confessione di Fede è la seguente :
CONFESSIONE DI FEDE della Chiesa EVANGELICA “Siloe” - RENDE
1) Noi crediamo che la Bibbia, è la Parola di Dio, che è divinamente ispirata, infallibile, che è l’unica autorità in materia di fede e di condotta ed è costituita da 66 libri. Noi crediamo nel privilegio e nel dovere dell’esame personale della Bibbia;
2) Noi crediamo in un Dio unico e eternamente esistente in tre Persone: il Padre, il Figlio, e lo Spirito Santo
3) Noi crediamo in Gesù Cristo, alla sua perfetta divinità, alla sua nascita da una vergine, alla sua completa umanità, alla sua morte espiatoria per l’umanità peccatrice, alla sua risurrezione e ascensione corporale, al suo ministero di mediatore come Sommo Sacerdote e Avvocato tra uomo e Dio, al suo ritorno e alla sua apparizione gloriosa per stabilire visibilmente il suo Regno;
4) Noi crediamo allo Spirito Santo, alla sua divinità e alla sua personalità, alla sua opera nel pentimento, nella conversione, nella nuova nascita, crediamo che dimora nel credente, che compie in lui l’opera di santificazione, che elargisce i doni spirituali (carisma) e i ministeri.
5) Noi crediamo al peccato originale, alla completa perdizione della natura umana e al perdono del peccatore per mezzo della sola fede nel Signore Gesù Cristo
6) Noi crediamo all’istituzione divina del Battesimo in acqua e della Cena del Signore;
7) Noi crediamo che la Chiesa universale è l’insieme dei redenti da Gesù Cristo. La sua unità verace è nel suo unico capo: Gesù Cristo, attraverso l’opera dello Spirito Santo. Noi crediamo che la sua espressione visibile sia nelle chiese locali.
8) Noi crediamo alla risurrezione di tutti gli uomini, il giudizio finale che sarà compiuto dal nostro Signore Gesù Cristo, alla vita eterna per i redenti ed alla dannazione eterna dei non credenti.
3.5 - La Comunità tiene un elenco dei suoi membri.
3.6 - Degli amici della Comunità (simpatizzanti o visitatori frequenti) si può avere un elenco a parte onde poter essere in comunicazione con loro.
3.7 - In questo elenco vengono iscritti anche i figli dei membri della Comunità. Con insegnamento a loro adatto vengono istruiti nella fede cristiana. Quando giungono alla fede personale in Gesù Cristo e raggiunta l'età dell'adolescenza, dietro volontaria e consapevole richiesta possono essere battezzati. Dopo il battesimo possono partecipare alla Cena del Signore. Per avere diritto al voto in assemblea devono essere maggiorenni.
4.1 - La Comunità esercita il Battesimo in acqua per immersione, di coloro che fanno confessione di fede, secondo Marco 16:16: "Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà condannato".
4.2 - La Comunità celebra regolarmente con i suoi membri battezzati la Cena del Signore. Anche altri credenti battezzati e credenti ospiti in comunione con la loro chiesa, possono partecipare alla Cena. Tutti i partecipanti alla Cena del Signore devono vivere in comunione con Dio e con la Comunità; devono anche vivere in buoni rapporti con il prossimo.
6.1 - L'Assemblea si compone da tutti i membri maggiorenni associati alla Comunità.
6.2 - L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Pastore ovvero da altro membro del Direttivo dal medesimo delegato con avviso comunicato almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Detto avviso prevede il giorno, l'ora, il luogo nonché l'ordine degli argomenti da trattare. Essa ha da essere convocata almeno una volta all'anno. Nello stesso avviso può essere anche fissato il giorno per la seconda convocazione, indicandone anche il giorno, l'ora e il luogo. L'Assemblea straordinaria viene convocata o dal Pastore ogni qualvolta lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due membri del Direttivo, oppure da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati.
6.3 - L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, personalmente almeno 2/3 (due terzi) degli Associati in regola con art. 3 di questo statuto. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti. Mancando il numero suddetto si dovrà rinviare la deliberazione. Tale periodo non può essere inferiore a 15 (quindici) giorni.
In seconda convocazione la deliberazione è valida quando sia presente, almeno 1/2 (metà) degli Associati e viene presa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
6.4 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Comunità ed in sua assenza da altro membro del Direttivo da lui delegato.
6.5 - L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti posti sull'ordine del giorno e che riguardano la vita della comunità, approva la nomina e la revoca dei membri componenti il Direttivo, approva la nomina del pastore, le nomine di anziani e diaconi/diaconesse, l'ammissione di nuovi membri e l'esclusione dei membri associati. Delibera sull'approvazione del bilancio annuale, esonerando il cassiere da ogni responsabilità, sulla formazione dei gruppi di lavoro e loro problemi ecc.
6.6 Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, su apposito registro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6.7 Le deliberazioni prese dall'Assemblea validamente costituita sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
7.1 - Il Direttivo della Comunità è composto da un minimo di cinque membri (incluso il Pastore/Presidente). Devono essere proposti di regola dal direttivo fra i membri maggiorenni della Comunità, e approvati dall’assemblea a scrutinio segreto.
Il Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati dall'Assemblea.
Il Pastore è membro di diritto del Direttivo per tutto il periodo del suo ministero nella Comunità. Egli presiede di regola il Direttivo.
7.2 - Tra i membri del direttivo l'Assemblea elegge il Segretario e il Cassiere che durano in carica sino alla scadenza del mandato del Direttivo.
7.3 - I membri del Direttivo devono corrispondere ai requisiti espressi nel Nuovo Testamento, circa gli "Anziani" o i "Diaconi. Devono godere la stima e la fiducia della Comunità; questi requisiti devono durare per tutto il periodo della carica.
7.4 - Il Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta egli lo reputi necessario, o che almeno due membri d'esso o i Revisori dei Conti ne facciano richiesta motivata. Per la validità delle riunioni è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei fratelli componenti il direttivo. Le deliberazioni vengono prese preferibilmente all'unanimità o comunque a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti si rimanda all’assemblea.
7.5 - Spetta al Direttivo della Comunità
Il Direttivo può delegare uno o più membri d'esso, o altre persone dell'Associazione, per l'esecuzione di compiti particolari rientranti nei poteri ad esso (Direttivo) attribuiti.
7.6 Spetta al Segretario redigere il verbale delle sedute del Direttivo e di farlo conoscere alla prossima Assemblea dell'Associazione convocata ordinariamente o straordinariamente.
Spetta al Cassiere la tenuta delle Scritture contabili.
8.1 - La comunità ritiene che, secondo l'insegnamento del Nuovo Testamento (Ef 4:11 ed altri), la vocazione pastorale si inquadra in un incarico di servizio per la comunità, pur rimanendo distinta nei suoi connotati e nel suo attuarsi dal servizio degli anziani e dei diaconi, per il preminente rilievo che assumono la predicazione della Parola di Dio e la cura d'anime.
8.2 - Il Pastore della Comunità viene nominato dal direttivo e confermato dall'Assemblea della Comunità e ad essa risponde delle sue attività.
8.3 - L'Assemblea conferma il Pastore con la maggioranza di 3/4 (tre quarti) degli associati personalmente presenti e in regola con art. 3 di questo statuto.
8.4 - Le caratteristiche bibliche (I Timoteo 3:1-7, Tito 1:6-9), saranno considerati i requisiti indispensabili per il Ministro di Culto (Pastore).
8.5 - Il Pastore viene eletto per un periodo di servizio di sette anni; allo scadere di tale periodo può essere riconfermato di triennio in triennio. Per ogni riconferma triennale è richiesta la stessa maggioranza dei votanti di cui al comma 3 (tre) di questo articolo.
8.6 - Il rapporto di lavoro tra la Comunità e il Pastore può essere risolto per seri motivi e con un preavviso di sei mesi ad iniziativa di una delle due parti. Il direttivo, delibera la risoluzione del mandato pastorale e fissa i termini e modalità esecutive, considerando anche la proposta dell’assemblea. Solo per motivi gravissimi quali p. es. insegnamento contrario ai principi biblici o alla confessione di fede, comportamento immorale, attività incompatibile con il ministero pastorale, ecc., il rapporto di lavoro può essere risolto con effetto immediato dal Direttivo della Comunità.
8.7 - Sulla base della Parola di Dio (At. 20:17,28; I Tim. 3:1-7) La comunità riconosce gli anziani secondo i requisiti voluti dalla parola di Dio, per esercitare in essa i doni della sorveglianza, della riconciliazione, della disciplina, della predicazione e dell’insegnamento biblico.
L'Assemblea riconosce gli Anziani con la maggioranza di 3/4 (trequarti) degli associati personalmente presenti e in regola con art. 3 di questo statuto.
L'esercizio delle attività deve essere costantemente in collaborazione con il pastore.
8.8 –La comunità riconosce i diaconi / le diaconesse secondo i requisiti voluti dalla parola di Dio (At 6:1-7; I Tim. 3:8-13), per esercitare in essa i doni del servizio e dell’assistenza.
L'Assemblea riconosce i diaconi con la maggioranza di 3/4 (trequarti) degli associati personalmente presenti e in regola con art. 3 di questo statuto.
L'esercizio delle attività deve essere costantemente in collaborazione con il pastore e il direttivo.
9.1 - La rappresentanza della Comunità di fronte ad ogni autorità pubblica o soggetto privato spetta di regola al Pastore.
Egli ha la rappresentanza per il compimento di ogni atto, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
Per l'acquisto, la vendita o la permuta di beni mobili ed immobili è necessario la firma congiunta sia del Presidente che del Cassiere e del Segretario. Il Presidente rappresenta la Comunità di fronte al mondo, di fronte alle altre Chiese Evangeliche ed in seno alla Unione Chiese Bibliche Cristiane (UCBC)
10.1 - I membri della Comunità contribuiscono volontariamente, regolarmente e responsabilmente davanti a Dio con delle somme provenienti dal reddito da loro percepito (II Corinzi 9:6,7)
10.2 - La Cassa della Comunità viene tenuta dal Cassiere designato (vedi art. 7.2).
Tutte le entrate ed uscite devono essere registrate scrupolosamente ed in modo perspicuo dal Cassiere in apposito libro di cassa. Il denaro raccolto dalle offerte in occasione delle riunioni di culto, deve essere contato da due membri della Comunità, la somma raccolta deve risultare da apposito registro di cassa. Il Cassiere informa la comunità sulla corrente conduzione di cassa.
10.3 - Le Scritture contabili della Comunità devono essere controllate almeno una volta all'anno, e ciò prima dell'approvazione del bilancio consuntivo, dai Revisori dei conti, i quali devono informare l'Assemblea sull'esito della loro verifica e dire se il cassiere può essere esonerato da responsabilità.
11.1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di due Revisori, membri della Comunità, eletti a ciò dall'Assemblea; durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un massimo di un altro triennio consecutivo. Essi devono esercitare il controllo sull'attività finanziaria del Direttivo, e in particolare sulle spese e sulla gestione del patrimonio sociale, affinché siano conformi allo Statuto ed alle deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione. Verificano la tenuta della contabilità ed i bilanci consuntivi. Al 31 dicembre di ogni anno il Cassiere chiuderà le scritturazioni contabili sottoponendo gli atti al Direttivo che le approva o muove gli opportuni rilievi. Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, i documenti contabili e le relative scritturazioni devono essere trasmessi ai Revisori dei Conti per gli opportuni controlli.
12.1 - Nessun articolo o paragrafo del presente Statuto potrà essere modificato o soppresso, senza che intervenga il giudizio favorevole del "quorum", richiesto dall'Assemblea della Comunità per la sola parte organizzativa, fermo restando tutto ciò che riguarda la parte dottrinale e spirituale stabilito con il presente Statuto.
13.1 - In caso di scioglimento o cessazione della Comunità, o ancora di impossibilità di perseguire il suo scopo originario al quale è vincolata con questo statuto, l'Assemblea straordinaria della Comunità "Chiesa Biblica Cristiana - di Rende" prenderà le necessarie delibere relative alla devoluzione del fondo cassa e dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione che saranno ceduti ad altre Opere Evangeliche affini. In ogni caso e comunque, i membri della comunità non avranno diritto ad alcun rimborso.
14.1 - Per realizzare gli scopi che si prefigge, la comunità potrà collaborare con tutte le altre comunità che hanno gli stessi scopi. Qualora l'Associazione "Chiesa EVANGELICA - Rende" entrerà a far parte dell'Associazione "Unione Chiese Bibliche Cristiane - UCBC", in qualità di Comunità Associata si impegnerà, a collaborare in tutte le attività necessarie per la realizzazione degli scopi comuni delle chiese membri della UCBC, e ad aiutare essa spiritualmente e finanziariamente per compiere l'ordine missionario secondo Matteo 28:18-20.
15.1 - Con apposito Regolamento interno approvato dall’assemblea saranno stabilite le norme di applicazione del presente Statuto.
Statuto registrato in data 24 giugno 1999 a nome di Chiesa Bibilica Cristiana “Siloe” di Rende e rinominato a “Chiesa Evangelica Siloe de Rende” il 11 marzo 2002 con atto notarile presso Stanislao Amato repertorio 96.484 raccolta 21.350.